Sentenza 89/2007 (ECLI:IT:COST:2007:89)
Massima numero 31125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente - Prevista esclusione dall'osservanza dell'obbligo da parte degli enti territoriali - Ricorso della Regione Veneto - 'Ius superveniens' - Abrogazione delle disposizione censurata - Intervenuta attuazione 'medio tempore' della stessa - Insussistenza del presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente - Prevista esclusione dall'osservanza dell'obbligo da parte degli enti territoriali - Ricorso della Regione Veneto - 'Ius superveniens' - Abrogazione delle disposizione censurata - Intervenuta attuazione 'medio tempore' della stessa - Insussistenza del presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve ritenersi l'insussistenza del presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 23, della legge n. 266 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14 lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, alla legge 30 novembre 1989, n. 386, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; all'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti pur essendo intervenuta, dopo la proposizione del ricorso ad opera della legge n. 296 del 2006, l'abrogazione della disposizione impugnata, quest'ultima ha medio tempore avuto attuazione.
Deve ritenersi l'insussistenza del presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 23, della legge n. 266 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14 lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, alla legge 30 novembre 1989, n. 386, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; all'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti pur essendo intervenuta, dopo la proposizione del ricorso ad opera della legge n. 296 del 2006, l'abrogazione della disposizione impugnata, quest'ultima ha medio tempore avuto attuazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 23
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte