Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente - Esclusione dell'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali - Mancata previsione - Ricorso della Regione Veneto - Esorbitanza dai poteri statali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di questione relativa a disposizioni correlate.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali dall'imposizione di un limite all'acquisto di immobili pari ad un importo non superiore alla spesa media sostenuta nel triennio precedente. Infatti, l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali richiede che essa riguardi tutti gli acquisti delle amministrazioni ed enti pubblici strumentali degli enti territoriali; sicché detta autonomia risulta violata là dove la norma impugnata prevede puntuali vincoli di spesa nei confronti di questi ultimi, in tal modo eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 417/2005.