Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni in tema di termine di prescrizione sia limitata ai processi di primo grado in cui non sia stata ancora dichiarata l'apertura del dibattimento. Infatti, a prescindere dal fatto che la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 393 del 2006 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
- Sulla incostituzionalità dell'art. 10, comma, 3 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", v., citata, sentenza n. 393/2006.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie v., citate, ordinanze n. 49/2007 e n. 459/2006.