Ordinanza 92/2007 (ECLI:IT:COST:2007:92)
Massima numero 31129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/03/2007;  Decisione del  05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Termini di prescrizione - Modifiche normative - Applicabilità ai soli imputati in procedimenti «non ancora incardinati» - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e del giusto processo nonché lamentata lesione della funzione rieducativa della pena - Omessa descrizione della fattispecie e carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e, in particolare, dell'art. 10, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.. Infatti, a prescindere dall'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, comma 3, della stessa legge ad opera della sent. n. 393/2006, il rimettente non ha decritto la fattispecie sottoposta al suo vaglio e non ha motivato sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

- Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", v., citata, sentenza n. 393/2006.

- Sulla manifesta inammissibilità nel caso di omessa descrizione della fattispecie e omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 439 e n. 339/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  05/12/2005  n. 251  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte