Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni in tema di termini di prescrizione sia limitata ai processi di primo grado nei quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sent. n. 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
- Sulla illegittimità costituzionale della norma de qua limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché" v., citata, sentenza n. 393/2006.