Sentenza 94/2007 (ECLI:IT:COST:2007:94)
Massima numero 31132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
07/03/2007; Decisione del
07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Possibilità per queste ultime di far valere in sede di ricorso la violazione delle più ampie forme di autonomia riconosciute dal Titolo V della Parte II della Costituzione - Ammissibilità dei ricorsi in tal modo proposti.
Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Possibilità per queste ultime di far valere in sede di ricorso la violazione delle più ampie forme di autonomia riconosciute dal Titolo V della Parte II della Costituzione - Ammissibilità dei ricorsi in tal modo proposti.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non può trovare applicazione, nei confronti delle Regioni a statuto speciale ricorrenti, il comma 610 dello stesso art. 1, secondo cui le disposizioni della legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Infatti, detta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali presuppone l'applicabilità delle norme statutarie, ma tale applicabilità è stata esclusa, nella specie, dalle stesse ricorrenti, poiché i ricorsi evocano quali parametri le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, in quanto assicurerebbero forme di autonomia più ampie rispetto a quelle statutarie.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non può trovare applicazione, nei confronti delle Regioni a statuto speciale ricorrenti, il comma 610 dello stesso art. 1, secondo cui le disposizioni della legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Infatti, detta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali presuppone l'applicabilità delle norme statutarie, ma tale applicabilità è stata esclusa, nella specie, dalle stesse ricorrenti, poiché i ricorsi evocano quali parametri le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, in quanto assicurerebbero forme di autonomia più ampie rispetto a quelle statutarie.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 610
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte