Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - Determinazione delle modalità di alienazione con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione della competenza regionale legislativa e regolamentare in materia di edilizia residenziale pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 597, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" già individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost.: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma, Cost.. La disposizione censurata prevede che, al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare degli istituti autonomi per le case popolari, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attui una semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili suddetti: si tratta, quindi, di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P., ossia di enti strumentali delle Regioni, che determina un'ingerenza in una materia ricompresa nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., con la conseguenza ulteriore che la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma dell'art. 117 Cost..
- Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975.
- Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976.
- Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992, n. 486/1995.
- Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006.