Sentenza 94/2007 (ECLI:IT:COST:2007:94)
Massima numero 31134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31131  31132  31133  31135  31136


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - Adozione di regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo tra il Governo e le Regioni, con individuazione dei principi a cui sottoporre l'alienazione - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione della competenza regionale legislativa e regolamentare in materia di edilizia residenziale pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 598, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma., Cost.. La disposizione censurata fissa alcuni obiettivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve essere emanato ex comma 597 per semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, così ponendo indirizzi e limiti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in un campo in cui la stessa non può essere esercitata ratione materiae. Posto che l'alienazione degli alloggi è indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi e la disciplina organica di assegnazione e cessione spetta alla Regione, la regolamentazione delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, nell'ordinamento civile ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio riconosciuto in via esclusiva alle Regioni ed ai loro enti strumentali.

- Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975.

- Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976.

- Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992 e n. 486/1995.

- Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006.

- Sulla competenza regionale in materia di assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica v., citata, ordinanza n. 104/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 598

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte