Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Applicabilità agli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari, che ne facciano richiesta tramite le Regioni, delle norme statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione della competenza regionale legislativa e regolamentare in materia di edilizia residenziale pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma., Cost.. La disposizione censurata prevede che le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si applicano agli IACP che ne facciano richiesta tramite le Regioni: ciò assegna agli enti strumentali delle Regioni la possibilità di esercitare la facoltà in parola anche contro, in ipotesi, la volontà della Regione di riferimento, la quale diverrebbe un mero tramite burocratico per l'esercizio di un potere direttamente attribuito dallo Stato a tali enti, con evidente lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.
- Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975.
- Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976.
- Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992 e n. 486/1995.
- Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006.