Sentenza 20/2023 (ECLI:IT:COST:2023:20)
Massima numero 45341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/01/2023;  Decisione del  10/01/2023
Deposito del 14/02/2023; Pubblicazione in G. U. 15/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45340


Titolo
Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Riconducibilità della relativa disciplina alla potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Potere sostitutivo straordinario del Governo in caso di inerzia regionale, inclusa la possibilità di nominare un commissario ad acta - Obbligo per le regioni di non interferire con i compiti ad esso affidati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della legge reg. Molise che riorganizza la rete ospedaliera e di emergenza del Servizio sanitario regionale, con assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare). (Classif. 231008).

Testo

La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. In particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per la regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che - ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo art. 2 - ne costituiscono attuazione e aggiornamento; la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. (Precedenti: S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 278/2014 - mass. 38203).

Qualora si verifichi una persistente inerzia della regione rispetto alle attività richieste dai piani di rientro dal disavanzo sanitario, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. (Precedenti: S. 117/2018 - mass. 41263; S. 106/2017 - mass. 40641; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 227/2015 - mass. 38596).

Nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost., che si caratterizza per una necessaria temporaneità e cedevolezza, il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza - anche meramente potenziale - degli organi regionali, anche qualora questi agissero per via legislativa. (Precedenti: S. 168/2021 - mass. 44187; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 199/2018 - mass. 40323; S. 190/2017 - mass. 40409; S. 117/2018 - mass. 41263; S. 106/2017 - mass. 40641; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 227/2015 - mass. 38596; S. 110/2014 - mass. 37907; S. 78/2011 - mass. 35469; S. 43/2004 - mass. 28311).

(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., la legge reg. Molise n. 11 del 2022, con assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare. La legge regionale impugnata dal Governo - attenendo in via esclusiva all'organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza, anche con riferimento ai rapporti con le strutture private accreditate - contrasta con il piano di rientro, tutt'ora in corso, concernente il disavanzo sanitario molisano, come attuato dai relativi programmi operativi, ed interferisce con i poteri dell'attuale commissario ad acta. (Precedenti: S. 168/2021 - mass. 44187; S. 168/2018 - mass. 40132; S. 117/2018 - mass. 41263).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  23/06/2022  n. 11  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte