Sentenza 94/2007 (ECLI:IT:COST:2007:94)
Massima numero 31136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31131  31132  31133  31134  31135


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Facoltà degli Istituti autonomi per le case popolari di rivolgersi a società specializzate per il censimento, la regolarizzazione e la vendita degli immobili appartenenti al loro patrimonio - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione della competenza regionale legislativa e regolamentare in materia di edilizia residenziale pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per contrasto con l'art. 117, commi quarto e sesto, Cost. ed assorbiti gli ulteriori profili di censura. La norma riguarda la materia "edilizia residenziale pubblica" che, presentando quel carattere di "trasversalità" individuato dalla Corte a proposito di altre materie, appare non interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost.: infatti, la materia comprende sia la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i meno abbienti - con la fissazione di principi che valgano a garantire uniformità dei criteri di assegnazione nel territorio nazionale - rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sia la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio" ex art. 117, terzo comma, Cost., sia, infine, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli I.A.C.P., riconducibile all'art. 117, quarto comma., Cost.. La disposizione censurata conferisce direttamente agli enti proprietari la facoltà di rivolgersi a società specializzate per il censimento, la regolarizzazione e la vendita dei singoli immobili, così scavalcando le possibili scelte gestionali della Regione, i cui enti strumentali potrebbero invocare un titolo giuridico autonomo che li autorizzi ad agire in contrasto con le linee direttive regionali.

- Sulla tripartizione della materia "edilizia residenziale pubblica" prima della riforma del Titolo V, v., citata, sentenza n. 221/1975.

- Sulla competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa, prima della riforma del Titolo V, v., citate, sentenze n. 27/1996, n. 393/1992, n. 1115, n. 727 e n. 217/1988, n. 140/1976.

- Sul nesso indissolubile fra alienazione e assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica v., citate, sentenze n. 486/1992 e n. 486/1995.

- Sull'inquadramento nella materia "governo del territorio" della programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica v., citata, sentenza n. 451/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 600

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte