Sentenza 95/2007 (ECLI:IT:COST:2007:95)
Massima numero 31138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31137  31139  31140  31141


Titolo
Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione delle indennità di trasferta - Limite al rimborso di spese di viaggio aereo del personale in missione all'estero nella misura tariffaria della classe economica - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Legittimazione a denunciare la legge statale per violazione di competenze degli enti locali - Sussistenza.

Testo

In relazione alle censure dei commi 214 e 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, proposte con riferimento all'art. 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 3, lettera f), del proprio statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, la quale ha esteso dette censure anche alla parte delle norme denunciate applicabile al personale dei Comuni, va rilevato che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione delle competenze degli enti locali. Tale legittimazione in capo alle Regioni sussiste perché la stretta connessione, in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali.

- Si vedano, in senso analogo, citate sentenze n. 417/2005 e n. 196/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 214

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 216

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte