Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione delle indennità di trasferta - Limite al rimborso spese di viaggio aereo del personale in missione all'estero nella misura tariffaria della classe economica - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Clausola di salvaguardia circa l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano della legge medesima, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti - Inapplicabilità - Fondamento.
Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Trentino-Alto Adige per ritenuta violazione dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione nonché dell'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, va escluso che la denunciata lesione delle competenze delle ricorrenti sia impedita dal comma 610 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, secondo il quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». In proposito, deve ritenersi che detta clausola di salvaguardia è troppo generica per giustificare questa conclusione, tanto che in tale disposizione non risulta neppure precisato quali norme della legge finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alle ricorrenti per incompatibilità con gli statuti speciali e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili.
- Si vedano, citate, sentenze nn. 134, 118 e 88/2006.