Sentenza 95/2007 (ECLI:IT:COST:2007:95)
Massima numero 31140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31137  31138  31139  31141


Titolo
Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione delle indennità di trasferta - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Abolizione di istituti riconducibili alla materia «ordinamento civile» e fissazione di limite generale inderogabile all'autonomia contrattuale collettiva - Conseguente limitazione della competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, il quale prevede, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche, la soppressione delle indennità di trasferta. Infatti, con la norma censurata e con i commi 213 e 223 dello stesso art. 1 della legge n. 266 del 2005, il legislatore ha abolito in tale settore gli istituti dell'ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità ed ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite generale all'autonomia contrattuale delle parti. Ne consegue che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 214

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte