Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Limite al rimborso spese di viaggio aereo del personale in missione all'estero nella misura tariffaria della classe economica - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna - Vincolo a singola voce di spesa non costituente principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Conseguente indebita invasione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - il quale prevede che il rimborso per le spese di viaggio in aereo del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio all'estero spetta nel limite delle spese per la classe economica - nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali. Infatti, nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, tale norma lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché non stabilisce un parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntuale sull'entità di questa, non potendo per tale ragione configurarsi quale principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.