Sentenza 97/2007 (ECLI:IT:COST:2007:97)
Massima numero 31143
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31144  31145


Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per mancata indicazione dei fatti all'origine del conflitto - Reiezione.

Testo

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, sezione settima penale, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 86) con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi a quel Tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione, nell'atto introduttivo del ricorso, dei fatti all'origine del conflitto: infatti, in detto atto introduttivo sono testualmente riportate le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio penale, come risultanti dal capo di imputazione.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte