Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per mancata indicazione dei fatti all'origine del conflitto - Reiezione.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, sezione settima penale, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 86) con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi a quel Tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione, nell'atto introduttivo del ricorso, dei fatti all'origine del conflitto: infatti, in detto atto introduttivo sono testualmente riportate le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio penale, come risultanti dal capo di imputazione.