Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per mancanza di uno specifico 'petitum' - Reiezione.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, sezione settima penale, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 86) con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi a quel Tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancanza del petitum, in quanto, dall'atto introduttivo, emerge con chiarezza la pretesa del giudice volta alla dichiarazione di non spettanza del potere alla Camera e all'annullamento della delibera impugnata e ciò è sufficiente a palesare la volontà del ricorrente.
- Sulla sufficienza di qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente v., citata, ex plurimis, sentenza n. 452/2006.