Sentenza 97/2007 (ECLI:IT:COST:2007:97)
Massima numero 31145
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31143  31144


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese 'extra moenia' da un deputato - Giudizio penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano - Mancanza di nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'esercizio delle funzioni di parlamentare - Non spettanza alla Camera della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da un suo membro, per le quali pende dinanzi al Tribunale di Milano, sezione settima penale, giudizio per diffamazione, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Posto che, perché possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti esterni, nella specie questo secondo requisito si rivela carente, dal momento che fra le dichiarazioni e gli atti tipici indicati dalla difesa della Camera sussiste solo una generica comune inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, insufficiente ai fini della configurabilità del suddetto nesso. Né assumono rilievo le iniziative adottate da altri parlamentari appartenenti allo stesso gruppo del deputato, in quanto non esiste una fungibilità tra parlamentari tale da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per opinioni espresse al di fuori delle Camere. Pertanto la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 86) deve essere annullata.

- Sul nesso funzionale v., citate, sentenze n. 392, n. 371, n. 335 e n. 317/2006.

- Sulla insufficienza di una mera comunanza di argomenti fra opinioni espresse ed esercizio delle funzioni, v., citate, sentenze n. 317 e n. 258/2006.

- Sulla irrilevanza degli atti di altri parlamentari appartenenti allo stesso gruppo del deputato v., citate, sentenze n. 452 e n. 331/2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  04/02/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte