Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione del resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo a norma avente ad oggetto l'estensione di un contributo fisso, già riconosciuto dalla Regione agli enti che procedono alla stabilizzazione del personale precario per i primi tre anni del rapporto lavorativo, fino al loro collocamento in quiescenza). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della parte resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti: O. 12/21 - mass. 43559; O. 226/20 - mass. 42647; O. 244/18 - mass. 40603; O. 60/18 - mass. 39946; O. 55/18 - mass. 39933).
(Nella specie è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma. lett. e, Cost., - degli artt. 1 e 3 della legge reg. Calabria n. 42 del 2021, che hanno previsto l'estensione del contributo fisso, già riconosciuto dalla Regione agli enti che procedono alla stabilizzazione del personale precario per i primi tre anni del rapporto lavorativo, fino al loro collocamento in quiescenza; l'attribuzione di analogo contributo fisso annuo fino al collocamento in quiescenza, per i lavoratori di cui all'art. 2 della legge reg. Calabria n. 15 del 2008 e, infine, l'autorizzazione in favore dell'Azienda Calabria Lavoro a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato, con il riconoscimento di un contributo fisso annuo, sempre fino al collocamento in quiescenza).