Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Evocazione, quali parametri, delle norme statutarie e motivazione con riferimento al riparto costituzionale delle competenze - Riferibilità delle censure agli artt. 117, 118 e 119 Cost. in virtù della clausola di maggior favore prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia - la quale, da un lato, indica nel ricorso come parametri del giudizio le norme statutarie relative alle proprie competenze legislative in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera», alle corrispondenti funzioni amministrative e all'autonomia finanziaria e, dall'altro, motiva il medesimo con riferimento al riparto costituzionale delle competenze - deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. in tema di tutela della salute, è più favorevole rispetto a quanto previsto nello statuto di questa Regione in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera». Pertanto, possono essere individuati come parametri comuni per tutte le Regioni ricorrenti l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione, nonché il principio costituzionale di autonomia finanziaria di cui all'art. 119.
- In senso conforme v., citata, sentenza n. 134/2006.