Impugnazioni regionali - Mancata indicazione dei parametri costituzionali nelle delibere delle Giunte regionali - Ammissibilità dei ricorsi salvo che abbiano ad oggetto un'intera legge di contenuto eterogeneo.
La mancata indicazione, nelle delibere delle Giunte regionali di autorizzazione alla proposizione dei ricorsi, degli specifici parametri costituzionali che si asseriscono lesi dalle disposizioni impugnate, non costituisce ragione di inammissibilità dei ricorsi, posto che l'indicazione degli stessi è necessaria soltanto quando il ricorso ha ad oggetto un'intera legge di contenuto eterogeneo. In tale ultimo caso, infatti, soltanto attraverso la motivazione è possibile ricostruire quali specifiche norme l'organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneità, l'intero testo normativo oggetto dell'impugnazione.
- In relazione alla circostanza secondo cui l'organo politico ha solo onere di indicare le norme che intende impugnare, mentre i motivi di censura e i conseguenti parametri costituzionali possono essere rimessi all'autonoma iniziativa della difesa tecnica, v., citata, sentenza n. 533/2002.
- In relazione all'inammissibilità di ricorsi, riferiti ad intere leggi dal contenuto non omogeneo, promossi sulla base di delibere prive dell'indicazione dei parametri lesi, v., citate, sentenze n. 216/2006 e n. 50/2005.