Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Ricorsi regionali - Sopravvenute intese tra Stato e Regioni aventi causa nelle disposizioni impugnate - Richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Reiezione.
Deve essere respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere a causa del raggiungimento, nelle more del giudizio, delle intese previste dall'impugnato art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non potendosi escludere un effetto su di esse conseguente ad un eventuale accoglimento delle questioni proposte. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la cessazione della materia del contendere riguarda le ipotesi in cui le norme impugnate non abbiano avuto e non possano avere più applicazione, e non l'ipotesi inversa in cui esse abbiano già trovato applicazione, quando un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte potrebbe reintegrare l'ordine costituzionale asseritamente violato. Inoltre, l'adesione spontanea alle intese da parte delle Regioni ricorrenti non incide sulla perdurante attualità dell'interesse al ricorso, poiché nel giudizio in via principale non trova applicazione l'istituto della acquiescenza.
- In relazione alla cessazione della materia del contendere, v., citate, sentenze n. 53/2000; n. 370 e n. 216/2006 e n. 345/2004.
- In relazione all'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza nel giudizio principale, v., fra le molte, citate le sentenze n. 74/2001, n. 20/2000, n. 382/1999.