Sentenza 98/2007 (ECLI:IT:COST:2007:98)
Massima numero 31151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31146  31147  31148  31149  31150  31152  31153  31154  31155  31156


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Subordinazione alla copertura da parte delle Regioni del residuo disavanzo posto a loro carico - Ricorso della Regione Veneto - Questione priva di motivazione - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata dalla Regione Veneto, per difetto di motivazione. Infatti, la sola censura che il ricorso articola, esprimendo la doglianza che il contributo finanziario dello Stato sia «subordinato ad attività della Regione che non presentano profili di connessione con il ripianamento stesso», può logicamente investire il solo comma 280 della disposizione impugnata, giacché il comma 279 stabilisce, invece, che la Regione provveda alla copertura del «residuo disavanzo».

- In relazione all'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione, v., tra le molte, citate, sentenze n. 20/2006 e n. 335/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 279

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte