Sentenza 98/2007 (ECLI:IT:COST:2007:98)
Massima numero 31152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/03/2007; Decisione del
07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Necessità di intese tra Stato e Regioni sul Piano sanitario 2006-2008 e sulle misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie - Ricorsi delle Regioni Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Campania e Piemonte - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Necessità di intese tra Stato e Regioni sul Piano sanitario 2006-2008 e sulle misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie - Ricorsi delle Regioni Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Campania e Piemonte - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della mancata attuazione da parte dello Stato dell'art. 119 della Costituzione, subordina l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, al raggiungimento dell'intesa Stato e Regioni sul Piano sanitario 2006-2008, nonchè alla stipula di un'ulteriore particolare intesa sull'adozione di misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Invero, lo speciale contributo finanziario dello Stato - in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale - ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute. Né può in alcun modo assumere rilievo il fatto che, mentre il contributo si riferisce ad un deficit pregresso, le condizioni siano imposte per il futuro, dal momento che con esse si persegue l'obiettivo di rendere il servizio sanitario più efficiente. Né può sottovalutarsi, altresì, che il parziale ripianamento del deficit da parte dello Stato permette che le risorse regionali, altrimenti destinate a coprire tale deficit, possano essere utilizzate autonomamente dalla Regione interessata per il miglioramento del proprio servizio sanitario. Inoltre, la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi di cui ai commi 280 e 281 dell'impugnata disposizione non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della mancata attuazione da parte dello Stato dell'art. 119 della Costituzione, subordina l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, al raggiungimento dell'intesa Stato e Regioni sul Piano sanitario 2006-2008, nonchè alla stipula di un'ulteriore particolare intesa sull'adozione di misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Invero, lo speciale contributo finanziario dello Stato - in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale - ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute. Né può in alcun modo assumere rilievo il fatto che, mentre il contributo si riferisce ad un deficit pregresso, le condizioni siano imposte per il futuro, dal momento che con esse si persegue l'obiettivo di rendere il servizio sanitario più efficiente. Né può sottovalutarsi, altresì, che il parziale ripianamento del deficit da parte dello Stato permette che le risorse regionali, altrimenti destinate a coprire tale deficit, possano essere utilizzate autonomamente dalla Regione interessata per il miglioramento del proprio servizio sanitario. Inoltre, la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi di cui ai commi 280 e 281 dell'impugnata disposizione non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 280
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte