Sentenza 98/2007 (ECLI:IT:COST:2007:98)
Massima numero 31153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/03/2007;  Decisione del  07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31146  31147  31148  31149  31150  31151  31152  31154  31155  31156


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Necessità della stipula di un accordo tra Stato e Regioni con deficit particolarmente grave per l'adeguamento al piano sanitario 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza - Ricorsi delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Piemonte - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della mancata attuazione da parte dello Stato dell'art. 119 della Costituzione, per le Regioni che abbiano un deficit particolarmente grave, subordina l'accesso al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004 alla stipula di un apposito accordo «per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza». Invero, lo speciale contributo finanziario dello Stato - in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale - ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute. Né può in alcun modo assumere rilievo il fatto che, mentre il contributo si riferisce ad un deficit pregresso, le condizioni siano imposte per il futuro, dal momento che con esse si persegue l'obiettivo di rendere il servizio sanitario più efficiente. Né può sottovalutarsi, altresì, che il parziale ripianamento del deficit da parte dello Stato permette che le risorse regionali, altrimenti destinate a coprire tale deficit, possano essere utilizzate autonomamente dalla Regione interessata per il miglioramento del proprio servizio sanitario. Inoltre, la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi di cui ai commi 280 e 281 dell'impugnata disposizione non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 281

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte