Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Subordinazione del finanziamento all'adozione di misure future - Ricorsi delle Regioni Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di buon andamento del servizio sanitario - Censure non ridondanti in lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, istituisce un collegamento tra il ripiano di un disavanzo finanziario già verificatosi e l'adozione di misure che avranno efficacia in futuro, estranee alle cause del disavanzo. Invero, posto che si è escluso che le norme impugnate incidano in termini riduttivi sulla sfera delle competenze costituzionalmente protette delle Regioni, costituisce giurisprudenza costante della Corte quella secondo cui le Regioni «possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale».
- Negli stessi termini v., citate, sentenza n. 116/2006; fra le molte, analogamente, sentenze n. 383 e n. 50/2005; n. 287/2004.