Sentenza 98/2007 (ECLI:IT:COST:2007:98)
Massima numero 31155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/03/2007; Decisione del
07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Ritenuta preclusione di ogni rivendicazione futura su eventuali disavanzi derivanti da sottostima del fondo sanitario nazionale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Campania - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Ritenuta preclusione di ogni rivendicazione futura su eventuali disavanzi derivanti da sottostima del fondo sanitario nazionale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Campania - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 280 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurati, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui, per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, precluderebbero «ogni rivendicazione futura su eventuali disavanzi (sorti negli anni passati per la sottostima del fondo sanitario nazionale e per assicurare i LEA)». Invero, pur in una situazione di perdurante inattuazione dell'art. 119 della Costituzione, la vigente legislazione di finanziamento del servizio sanitario nazionale trova origine in una serie di accordi fra Stato e Regioni, che spesso ne hanno anche successivamente sviluppato ed integrato la normativa, quantificando anche i corrispondenti livelli di spesa. La stessa offerta "minimale" di servizi sanitari non è unilateralmente imposta dallo Stato, ma viene concordata per taluni aspetti con le Regioni in sede di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Pertanto, non si può attribuire esclusivamente allo Stato la causa del deficit del servizio sanitario, giacché, in larga misura, sia le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, sia il corrispondente livello di finanziamento sono oggetto di concertazione tra lo Stato e le Regioni stesse, con la conseguenza che non sussiste un obbligo costituzionale dello Stato di ripianare integralmente il deficit pregresso.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 280 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurati, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui, per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, precluderebbero «ogni rivendicazione futura su eventuali disavanzi (sorti negli anni passati per la sottostima del fondo sanitario nazionale e per assicurare i LEA)». Invero, pur in una situazione di perdurante inattuazione dell'art. 119 della Costituzione, la vigente legislazione di finanziamento del servizio sanitario nazionale trova origine in una serie di accordi fra Stato e Regioni, che spesso ne hanno anche successivamente sviluppato ed integrato la normativa, quantificando anche i corrispondenti livelli di spesa. La stessa offerta "minimale" di servizi sanitari non è unilateralmente imposta dallo Stato, ma viene concordata per taluni aspetti con le Regioni in sede di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Pertanto, non si può attribuire esclusivamente allo Stato la causa del deficit del servizio sanitario, giacché, in larga misura, sia le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, sia il corrispondente livello di finanziamento sono oggetto di concertazione tra lo Stato e le Regioni stesse, con la conseguenza che non sussiste un obbligo costituzionale dello Stato di ripianare integralmente il deficit pregresso.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 280
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 281
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte