Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003, 2004 - Condizioni per l'accesso delle Regioni - Intervenuta legiferazione statale non preceduta da verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 280 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurati, in riferimento agli artt. 97 e 120 della Costituzione nella parte in cui disciplinano le condizioni per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, senza una «preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni». Invero, a prescindere dal rilievo per cui i parametri evocati a sostegno della doglianza appaiono del tutto inconferenti, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, le procedure di leale cooperazione possono applicarsi ai procedimenti legislativi «solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente od indirettamente, dalla Costituzione».
- In senso conforme, v., citate, tra le molte, sentenze n. 196/2004 e n. 437/2001.