Imposte e tasse - Irap - Non deducibilità dalla base imponibile dell'Irpef - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva nonché lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Difetto motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la deducibilità dell'Irap dalla base imponibile dell'Irpef. Invero, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione posto che il giudice a quo non si è pronunciato sulla domanda principale - logicamente preliminare a quella proposta in via subordinata - volta all'accertamento che l'Irap non era dovuta in mancanza del presupposto costituito dall'organizzazione per la produzione o lo scambio. Inoltre, anche con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata di restituzione dell'Irap, il giudice rimettente non ha spiegato a quale titolo i ricorrenti, associati in uno studio professionale, abbiano chiesto il parziale rimborso di un'imposta da essi pagata personalmente (Irpef), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimità delle norme che impediscono la deducibilità dall'Irpef dell'Irap, corrisposta, nella specie, dall'associazione professionale, cioè da un soggetto d'imposta diverso dai singoli associati.