Ordinanza 101/2007 (ECLI:IT:COST:2007:101)
Massima numero 31159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
07/03/2007; Decisione del
07/03/2007
Deposito del 21/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Condanna definitiva per taluni reati - Revoca del permesso di soggiorno - Denunciata lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno e quelli con permesso di soggiorno, nonché lamentata lesione della libertà di iniziativa economica privata - Questione priva di motivazione sulla rilevanza e di adeguata descrizione sui fatti di causa - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Condanna definitiva per taluni reati - Revoca del permesso di soggiorno - Denunciata lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno e quelli con permesso di soggiorno, nonché lamentata lesione della libertà di iniziativa economica privata - Questione priva di motivazione sulla rilevanza e di adeguata descrizione sui fatti di causa - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113, nella parte in cui prevede che allo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, venga revocato il permesso di soggiorno. Invero, il giudice remittente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma neppure offre un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame giacché non precisa l'oggetto del provvedimento impugnato, la situazione del ricorrente (se clandestino, titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno), il reato per il quale è stata pronunciata la condanna e se il relativo provvedimento sia divenuto irrevocabile.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113, nella parte in cui prevede che allo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, venga revocato il permesso di soggiorno. Invero, il giudice remittente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma neppure offre un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame giacché non precisa l'oggetto del provvedimento impugnato, la situazione del ricorrente (se clandestino, titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno), il reato per il quale è stata pronunciata la condanna e se il relativo provvedimento sia divenuto irrevocabile.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 26
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte