Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di due senatori imputati, in concorso, della promozione, direzione e partecipazione ad associazione di carattere militare, avente scopo politico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Riproposizione del conflitto già sollevato dallo stesso giudice nel corso del medesimo procedimento e della stessa fase di giudizio - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, per la seconda volta, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni del 31 gennaio 2001 relative alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni di due senatori imputati, in concorso, della promozione, direzione e partecipazione ad associazione di carattere militare, avente scopo politico. Va, infatti, ribadito che non può essere consentita la riproposizione di un conflitto già dichiarato inammissibile dalla Corte, attesa l'esigenza costituzionale della conclusione del giudizio, una volta instaurato, in termini certi non rimessi alle parti configgenti e la necessità di non protrarre ad libitum una situazione di conflittualità tra poteri, che impedisca il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti.
- In relazione all'inammissibilità del precedente ricorso per conflitto, v., citata, sentenza n. 267/2005.
- In relazione alla necessità della definizione del giudizio entro termini certi non rimessi alle parti configgenti, v, citate, sentenza n. 116/2003 e, ex plurimis, ordinanze n. 294/2006 e n. 143/2005.
- Sulla non riproponibilità del conflitto (dopo una dichiarazione di inammissibilità), v., citate ordinanze n. 358 e n. 280/2003.