Sentenza 103/2007 (ECLI:IT:COST:2007:103)
Massima numero 31162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/03/2007;  Decisione del  19/03/2007
Deposito del 23/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31161  31163  31164  31165


Titolo
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Riduzione della durata massima da sette a tre anni - Questioni di costituzionalità sollevate senza motivazione alcuna in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui impone la durata massima triennale degli incarichi dirigenziali. Le ordinanze di rimessione, infatti, non contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza e non esplicitano i motivi che dovrebbero giustificare la caducazione di tale disposizione.

Atti oggetto del giudizio

legge  15/07/2002  n. 145  art. 3  co. 1

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte