Sentenza 103/2007 (ECLI:IT:COST:2007:103)
Massima numero 31164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
19/03/2007; Decisione del
19/03/2007
Deposito del 23/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Titolo
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Riduzione della durata massima da sette a tre anni - Questione sollevata senza adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza e senza verificare la possibilità di interpretazione adeguatrice limitativa dell'applicabilità temporale della riduzione - Inammissibilità.
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Riduzione della durata massima da sette a tre anni - Questione sollevata senza adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza e senza verificare la possibilità di interpretazione adeguatrice limitativa dell'applicabilità temporale della riduzione - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui riduce il termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali da sette a tre anni: infatti, il ricorrente non solo non ha adeguatamente motivato in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, ma ha altresì omesso di verificare la possibilità di un'interpretazione adeguatrice che consenta di attribuire alla norma soltanto efficacia ultrattiva, con conseguente applicazione della durata originaria ai contratti precedentemente stipulati.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/07/2002
n. 145
art. 3
co. 1
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 19
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte