Sentenza 103/2007 (ECLI:IT:COST:2007:103)
Massima numero 31165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  19/03/2007;  Decisione del  19/03/2007
Deposito del 23/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31161  31162  31163  31164


Titolo
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Cessazione automatica al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 145/2002 (c.d. 'spoils system una tantum'), con esercizio in tale periodo esclusivamente delle attività di ordinaria amministrazione - Violazione del principio di continuità dell'azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento - Carenza di garanzie procedimentali - Contrasto con i principi del giusto procedimento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 nella parte in cui dispone che gli incarichi dirigenziali di livello generale "cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione". La norma, prevedendo un meccanismo - cosiddetto spoil system una tantum - di cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali di livello generale si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.: infatti, le recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione hanno disegnato un nuovo modulo d'azione, che misura il rispetto del canone dell'efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico. Pertanto, la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza soltanto di un'accertata responsabilità, all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. E' necessario che sia comunque garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni per cui ritiene di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista e, dall'altro, sia assicurata al dirigente la possibilità di far valere il diritto di difesa, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, finalizzati a garantire scelte trasparenti e verificabili, in ossequio al precetto dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- Sul fatto che la contrattualizzazione della dirigenza non implica la possibilità per la pubblica amministrazione di recedere liberamente dal rapporto v., citata, sentenza n. 313/1996.

- Sulla necessità di garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente v., citate, sentenza n. 193/2002 e ordinanza n. 11/2002.

- Sul fatto che l'amministrazione è vincolata ad agire senza distinzioni di parti politiche, a esclusivo servizio della Nazione v., citate, sentenze n. 333/1993 e n. 453/1990.

- Sulla dirigenza regionale della Regione Abruzzo v., citata, sentenza n. 233/2006.

- V., altresì, citata, sentenza n. 153/1997.



Atti oggetto del giudizio

legge  15/07/2002  n. 145  art. 3  co. 1

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 70

Altri parametri e norme interposte