Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della disciplina censurata - Restituzione degli atti - Condizioni (nel caso di specie: restituzione degli atti al rimettente relativamente alla disciplina del rinnovo degli incarichi dei giudici di pace, stante la sopravvenuta modifica del quadro normativo). (Classif. 111011).
Quando le modifiche normative sopravvenute incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata o apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti, è necessario restituire gli atti al giudice a quo, spettando a quest'ultimo effettuare una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. (Precedenti: O. 227/2022 - mass. 45139; O. 97/2022 - mass. 44823; S. 125/2018 - mass. 41329; O. 200/2017 - mass. 39445; O. 145/2017 - mass. 40054; O. 163/2016 - 38959).
(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per una nuova valutazione, alla luce dello ius superveniens, circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 374 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 92 del 2016 - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - nella parte in cui consentono il conferimento, senza soluzione di continuità, di incarichi quadriennali ai giudici di pace per un periodo complessivo anche ultraventennale. Le sopravvenienze di cui alla legge n. 234 del 2021, art. 1, commi da 629 a 633 e alla sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2022, in causa C-236/20, PG, incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata e, comunque, apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti).