Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttori generali delle ASL - Previsione della decadenza automatica entro il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ('spoil system') - Eccepita inammissibilità delle questioni per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rimettente - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, censurato in riferimento agli artt. 32, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, ultimo periodo, Cost., in quanto prevede la decadenza automatica dei componenti degli organi istituzionali degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale. Il Consiglio di Stato rimettente, infatti, non è incorso in contraddizione circa la sussistenza della propria giurisdizione, poiché, posto che nel giudizio principale gli interessati hanno impugnato sia la lettera con cui è stato loro comunicata la cessazione dell'incarico di direttore generale, sia gli atti di nomina dei nuovi direttori, il carattere discrezionale della non conferma e delle nuove norme rende non implausibile l'affermazione della propria giurisdizione da parte del rimettente.