Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttori generali delle ASL - Previsione della decadenza automatica entro il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ('spoil system') - Eccepita inammissibilità delle questioni per non essere le ASL enti dipendenti della Regione, destinatari delle norme censurate - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 32, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, ultimo periodo, Cost., in quanto prevede la decadenza automatica dei componenti degli organi istituzionali degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti private, non vi è dubbio che le ASL rientrino fra gli "enti pubblici dipendenti" ai cui "componenti degli organi istituzionali" si applica la decadenza automatica regolata dalle disposizioni censurate, dal momento che sono costituite con legge regionale, sono sottoposte al controllo e al potere di indirizzo regionali, i loro bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione, il loro organo di vertice è nominato dal presidente della Regione.
- Sulla qualificazione delle ASL da parte della Corte v., citata, sentenza n. 220/2003.