Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttori generali delle ASL - Previsione della decadenza automatica entro il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ('spoil system') - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Applicazione del principio del giusto procedimento - Necessità - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 7 febbraio 2005, n. 9 e dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle ASL decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle ASL viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico. La decadenza automatica è collegata ad un evento - il decorso di novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale - che è indipendente dalla relazione tra organo politico e direttori generali di ASL e comporta che il direttore generale viene fatto cessare dal rapporto d'ufficio e di lavoro con la Regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali: ciò viola l'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, che esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie e, in particolare, che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati conseguiti e rispetti il principio del giusto procedimento, poiché il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura proposti.
- Sul principio di imparzialità quale valore essenziale cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici v., citata, sentenza n. 453/1990.
- Sul fatto che la selezione dei pubblici funzionari non ammette ingerenze di carattere politico v., citata, sentenza n. 333/1993.
- Sull'attribuzione degli incarichi dei diretti collaboratori dell'organo politico intuitu personae v., citata, sentenza n. 233/2006.
- Sul fatto che la disciplina privatistica del rapporto di lavoro dei dirigenti non ha abbandonato le esigenze del perseguimento degli interessi generali v., citata, sentenza n. 275/2001.
- Sulla necessità che la cessazione anticipata dall'incarico dei dirigenti avvenga previa valutazione dei risultati conseguiti v., citate, sentenza n. 193/2002 e ordinanza n. 11/2002.