Impiego pubblico - Regione Siciliana - Incarichi dirigenziali di seconda e terza fascia già conferiti per contratto - Possibilità di revoca entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui è preposto ('spoil system') - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 - ossia diversi da quelli di dirigente generale - già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto. Infatti, posto che non si applicano alle Regioni i principi della legge statale n. 145 del 2002 relativa al regime dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, deve ritenersi che, mentre il potere della Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali apicali a soggetti individuati intuitu personae mira ad assicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dalla precedente Giunta, non altrettanto è a dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello "non generale", non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali. Inoltre, l'avvicendamento dei titolari degli incarichi dirigenziali non di vertice è fatto dipendere, nella specie, dalla discrezionale volontà del direttore generale, nominato dal nuovo Governo regionale, senza che sia previsto alcun obbligo di valutazione e di motivazione, in violazione del principio del giusto procedimento.
- Sulla inapplicabilità nelle Regioni dei principi della legge statale sul regime dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato v., citata, sentenza n. 233/2006.