Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione vincolata da parte delle Regioni delle risorse residue derivanti dal completamento del proprio programma di investimenti di edilizia sanitaria (presidi comprensivi di degenze per acuti, per lungodegenze e riabilitazioni) - Clausola di salvaguardia circa l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano della legge medesima, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti - Inapplicabilità - Fondamento.
La generica clausola di salvaguardia di cui al comma 610 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui le disposizioni della legge medesima «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti», non può valere ad escludere le autonomie speciali dall'ambito applicativo della stessa legge finanziaria 2006, e dunque non incide sulla questione di costituzionalità del comma 285 dell'art. 1, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 5, n. 16, dello Statuto speciale friulano, assumendo la lesione della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione dell'assistenza ospedaliera».
- Nello stesso senso v., citate, sentenze nn. 134, 118 e 88/2006.