Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione vincolata da parte delle Regioni delle risorse residue derivanti dal completamento del proprio programma di investimenti di edilizia sanitaria (presidi comprensivi di degenze per acuti, per lungodegenze e riabilitazioni) - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di edilizia sanitaria ed indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo il comma 285 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 del 2005. Infatti la disposizione impugnata, vincolando in modo specifico e dettagliato la destinazione delle risorse residue derivanti dal programma di investimenti di edilizia sanitaria, incide in un ambito materiale - l'edilizia sanitaria - rientrante in due materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute), senza lasciare alle Regioni alcun margine di autonomia sia per determinare le proprie scelte sia per negoziare eventuali intese con lo Stato. Tale costrizione non costituisce esplicazione della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ma indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, in quanto sottrae del tutto alle Regioni la possibilità di utilizzare, secondo propri orientamenti, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria, rientrante nella potestà legislativa concorrente. Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati.