Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria - Mancata utilizzazione da parte delle Regioni - Conseguente risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e revoca dei finanziamenti relativi - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Asserita violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di leale collaborazione nonché lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 310 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, promossa in riferimento agli artt. 97 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione. La norma censurata si limita a determinare le conseguenze della mancata utilizzazione, da parte delle Regioni, dei finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, e cioè la risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e la revoca dei finanziamenti relativi. Orbene, né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato ed oggetto di accordi di programma stipulati in modo libero e paritario con il Governo nazionale.