Sentenza 105/2007 (ECLI:IT:COST:2007:105)
Massima numero 31180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  19/03/2007;  Decisione del  19/03/2007
Deposito del 23/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31175  31176  31177  31178  31179


Titolo
Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria - Mancata utilizzazione da parte delle Regioni - Conseguente risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e revoca dei finanziamenti relativi - Risorse resesi disponibili destinate «per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole Regioni o Province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, e successive modificazioni» - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Violazione della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di edilizia sanitaria e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 311 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle parole «nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole Regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni». Infatti detta disposizione vincola unilateralmente e per finalità specifiche e dettagliate la destinazione di fondi in una materia di competenza concorrente, con ciò violando gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 311

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte