Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria - Mancata utilizzazione da parte delle Regioni - Conseguente risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e revoca dei finanziamenti relativi - Risorse resesi disponibili destinate «per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole Regioni o Province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, e successive modificazioni» - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Violazione della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di edilizia sanitaria e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 311 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle parole «nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole Regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni». Infatti detta disposizione vincola unilateralmente e per finalità specifiche e dettagliate la destinazione di fondi in una materia di competenza concorrente, con ciò violando gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure.