Reati e pene - Stato civile di un neonato - Alterazione nella formazione di un atto di nascita - Trattamento sanzionatorio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto a fattispecie assimilabili - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, secondo comma, cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui commina la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato mediante false dichiarazioni, in quanto la pena sarebbe irragionevolmente elevata rispetto a quella prevista per altre condotte non solo simili ma anche più gravi. Posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile solo in caso di scelte manifestamente arbitrarie, nella specie il giudice a quo ha richiamato, quali tertia comparationis, fattispecie non assimilabili, per la diversità delle condotte (art. 567, primo comma, e art. 578 cod. pen.) e del bene giuridico protetto (art. 578 cod. pen.).
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio v., citate, sentenze n. 325/2005 e n. 26/1979 e ordinanza n. 229/2006.