Ordinanza 108/2007 (ECLI:IT:COST:2007:108)
Massima numero 31183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
19/03/2007; Decisione del
19/03/2007
Deposito del 23/03/2007; Pubblicazione in G. U. 28/03/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo - Dedotta violazione dei limiti contenuti nella legge delega nonché dei parametri che presiedono al ragionevole riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo - Dedotta violazione dei limiti contenuti nella legge delega nonché dei parametri che presiedono al ragionevole riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, censurato, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario anche la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Invero, il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta, trascurando, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere dei ricorsi proposti dai dipendenti degli enti locali avverso le deliberazioni della Giunta comunale circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni all'amministrazione interessata.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, censurato, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario anche la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Invero, il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta, trascurando, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere dei ricorsi proposti dai dipendenti degli enti locali avverso le deliberazioni della Giunta comunale circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni all'amministrazione interessata.
- In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni in cui il giudice omette il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione costituzionalmente corretta, v., citate, ordinanze n. 94 e n. 64/2006.
- In relazione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella sentenza, v., citata, Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 novembre 2006, n. 23605.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 63
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte