Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Facoltà di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione - Mancata previsione - Denunciata assoluta irrazionalità, ingiustificata discriminazione tra cittadini a seconda della tipologia degli accertamenti da svolgere, compressione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione, in base ad interpretazione dei poteri officiosi delle Commissioni tributarie ispirata ai principi della terzietà del giudice, dell'onere della prova e dell'applicabilità (in quanto compatibili) delle norme del codice di procedura civile - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione. Con la soppressione del potere, in precedenza previsto dall'art. 7, comma 3, dello stesso d.lgs., di ordinare alle parti il deposito dei documenti, il legislatore ha voluto rafforzare il carattere dispositivo del processo tributario, accentuando la terzietà del giudice: infatti, la rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma non implica, né consente, che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice, facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione. I poteri officiosi riconosciuti alle Commissioni dalla norma censurata non possono essere intesi, come presuppone l'ordinanza di rimessione, quali strumenti attraverso cui il giudice, sostituendosi all'amministrazione, svolge in sede giurisdizionale attività di controllo o accertamento proprie della fase procedimentale. E' soprattutto in virtù del principio di terzietà del giudice che è impensabile una "reviviscenza", sotto le spoglie di un'applicazione estensiva dell'art. 7, comma 1, del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti necessari per la decisione.
- Sull'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, v., citata, sentenza Cass. 11 gennaio 2006, n. 366.