Sentenza 110/2007 (ECLI:IT:COST:2007:110)
Massima numero 31186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  19/03/2007;  Decisione del  19/03/2007
Deposito del 29/03/2007; Pubblicazione in G. U. 04/04/2007
Massime associate alla pronuncia:  31185  31187  31188


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Promozione e coordinamento affidata all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione delle norme statutarie e delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Riferibilità delle censure agli artt. 117, 118 e 119 Cost. in virtù della clausola di maggior favore.

Testo

Le censure proposte dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dell'art. 1, comma 286, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riferite agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione in quanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la potestà legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia della tutela della salute, è più ampia rispetto alla competenza prevista dallo Statuto speciale in materia di "igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera".

- Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 134/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 286

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte