Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Promozione e coordinamento affidata all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 286, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, dalle Regioni Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. Invero, la previsione secondo cui la cessione in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione, a titolo di donazione, di apparecchiature e materiali dimessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e organizzazioni similari, è promossa e coordinata dall' "Alleanza degli ospedali italiani nel mondo", deve essere interpretata nel senso che la stessa non prevede un obbligo, ma una semplice possibilità, per gli enti sanitari e le Regioni, di avvalersi dell'attività dell'Alleanza per la donazione dei beni dimessi.