Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione da parte dell'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» dei contatti per facilitare le donazioni di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Predisposizione di un rapporto biennale sulle attività svolte da inviare al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Liguria e Piemonte - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 287, della legge n. 266 del 2005, censurato, dalle Regioni Toscana, Veneto, Liguria, e Piemonte in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Invero, la previsione secondo cui l' «Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» promuove i contatti necessari per facilitare le donazioni, in favore di strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione, delle apparecchiature e materiali dimessi dagli organismi sanitari e dalle Regioni e produce un rapporto biennale in ordine alle attività svolte da indirizzare al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano, deve essere interpretata nel senso che la stessa non stabilisce un obbligo, ma una semplice possibilità, per gli enti sanitari e le Regioni, di avvalersi dell'attività dell'Alleanza per la donazione dei beni dimessi.