Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Riscossione coattiva mediante un titolo esecutivo, il ruolo esattoriale, che si forma prima e al di fuori del giudizio - Denunciata violazione dei principi del giusto processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo, il ruolo esattoriale, che si forma prima e al di fuori del giudizio. Infatti, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, ed è rispettosa dei principi di difesa e del giusto processo la possibilità concessa al debitore di promuovere un giudizio ordinario di cognizione nel quale far valere le proprie ragioni.